LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO (pag. Le/III – 12 giugno 2011)

L’ALTRO LATO DELLA MEDAGLIA – Rizzo, presidente del Comitato regionale dei geometri: “Un’errata valutazione della nuova disciplina potrà avere pesanti effetti penali”

“Ma l’avvio della normativa sarà un percorso ad ostacoli”

Il presidente: “Si rischia la produzione di una valanga di contenziosi”
“L’introduzione del silenzio-assenso nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire potrebbe determinare una difficile fase di prima applicazione”. La nuova disciplina per la semplificazione nell’edilizia, finalizzata a liberalizzare le costruzioni private, non è accolta con molto entusiasmo dai tecnici del settore. Non poche perplessità, in particolare, vengono manifestate per la normativa che ha modificato l’articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e dei regolamenti in materia edilizia (Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001). Eugenio Rizzo, presidente del Comitato regionale dei Geometri e presidente del Collegio professionale della provincia di Lecce, interviene per spiegare i motivi che inducono gli operatori del settore a contenere facili entusiasmi.
“Francamente – dice Rizzo - non ritengo che, nell’attuazione pratica, il nuovo testo che ha introdotto il silenzio-assenso per i permessi a costruire, possa produrre, nell’immediatezza, effetti benefici. L’assoluta inadeguatezza degli Uffici comunali, soprattutto dei piccoli Comuni, a reggere l’urto della nuova normativa, la vetustà media degli strumenti urbanistici dei nostri Comuni e l’oggettiva incertezza interpretativa di molte delle norme, non renderanno agevole l’effettiva e produttiva entrata in vigore della nuova disciplina. Gli Uffici, certamente, al solo fine di prendere tempo, faranno un ricorso generalizzato alla richiesta di integrazione documentale e saranno gli stessi progettisti ad evitare di presentare la dichiarazione di cui al comma 1 dell’art. 20 del nuovo testo, al fine di evitare, a monte, l’effetto del silenzio-assenso. Diversamente, ci troveremo sicuramente di fronte a dinieghi, forse rabberciati, o a motivi ostativi pretestuosi, al solo fine di allungare i termini previsti dalla normativa”.
Secondo Rizzo, pertanto, ci sarebbe il rischio concreto, almeno nei primi periodi di applicazione della nuova disciplina, di ritrovarsi dinanzi ad un’infinità di contenziosi rispetto ad eventuali dinieghi o provvedimenti e procedimenti in autotutela successivi al titolo formatosi per silenzio.
“Ritengo – sottolinea - che il punto dolente della questione sia, certamente, da ricercarsi nell’oggettiva incertezza interpretativa che caratterizza le norme edilizie e su quel margine di discrezionalità applicativa che spesso sussiste, evidenziando anche le diversità culturali, cui conseguono diversi fenomeni interpretativi fra tecnici, giuristi e, soprattutto, magistratura penale. Non possiamo dimenticare, infatti, che a fronte di un’errata valutazione della norma applicabile, le conseguenze della realizzazione di opere sulla scorta del titolo formatosi per silenzio, sono reato. E non mi preoccupo tanto delle conseguenze per il professionista – conclude - ma della parte che comunque si troverà di fronte ad una contestazione per abusivismo edilizio”.
Rosario Faggiano


N.B.: Articolo è stato pubblicato nell’ambito dell’ampio servizio dedicato alle novità del “Decreto sviluppo”.